FISCO E PREVIDENZA
Chiarimenti sulla circolazione delle auto con targa estera
I soggetti residenti anagraficamente in altro stato membro dell’UE che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all’estero, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia. Il documento di prassi precisa così che “diversamente da quanto indicato (..) la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune. Quindi il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che non acquisisca la residenza anagrafica.
Fonte Ministero dell’interno
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato il 15 maggio 2019, le norme per la semplificazione fiscale (C. 1074-A), il cui Provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Molto probabilmente, buona parte del testo confluirà nel Decreto Crescita, che ora è in attesa di conversione.
In generale, si può affermare che il testo del decreto con le Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale stravolge il calendario e gli adempimenti dichiarativi e comunicativi. Ecco un elenco delle novità:
- 15 giorni per l'emissione della fattura elettronica: dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio;
- trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre;
- modifica dei termini della LIPE (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto) che diventano 3;
- Cessione a terzi del credito IVA trimestrale a decorrere al 1° gennaio 2020;
- divieto all’amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa fatti salvi determinate ipotesi specifiche;
- durata triennale dell'impegno a carico del professionista della trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni;
- Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca;
- IMU e TASI entro il 31 dicembre
- ampliamento dell’ambito operativo del versamento unitario F24 con le conseguenti possibilità di compensazione, estendendone l’applicazione all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali (comprese le tariffe per la prestazione di servizi)
- abolizione delle tasse sugli affitti non effettivamente riscossi;
- l'estensione dei termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
- Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
- contraddittorio tra il contribuente e l’ufficio finanziario obbligatorio in tutti i procedimenti di controllo fiscale;
- incentivi all'economia circolare dei rifiuti e al loro riuso.
AUTO AZIENDALE REVOCATA PER L'USO PROMUSCUO
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11538 del 2 maggio 2019 ha affermato che è legittima la revoca dell’auto aziendale utilizzata per uso personale se il regolamento aziendale non prevedeva l’uso promiscuo. Quindi viene respinta la richiesta del lavoratore che chiedeva un indennizzo. Il caso riguardava un manager della società Enel energia che chiedeva gli fosse riassegnala l'auto aziendale, di cui aveva goduto per due anni e poi revocata per uso promiscuo non conforme a quanto previsto dalla lettera di assunzione. In tale documento siglato dal dipendente al momento della consegna in data 21/11/2003 si faceva riferimento al regolamento aziendale nel quale l'auto era da intendersi disposta ad esclusivo interesse dell'azienda, così da poter essere revocata dalla datrice di lavoro in qualsiasi momento e senza preavviso, e senza diritto per il dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo e con addebito in busta paga, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, del costo relativo all'uso personale dell'autoveicolo. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Cosenza respingeva il ricorso. Il manager aveva tentato di far valere l’uso promiscuo del mezzo, dimostrando come nessuna decurtazione per usi personali fosse stata operata sulle buste paga per l'uso personale. La corte di appello invece ha giustamente affermato, secondo gli Ermellini, che appunto il fatto che i costi relativi ad usi personali non siano stati decurtati conferma l’inesistenza di tale uso promiscuo.
Fonte Corte di Cassazione
Omesso versamento IVA: non c'è reato se non ci sono risorse
La sentenza della Corte di Cassazione N. 17727 del 29.04.2019 si esprime sulla responsabilità penale del liquidatore di società per il mancato versamento delle imposte sulla medesima gravanti, allorquando il debito contributivo si sia formato nel periodo di gestione di un precedente organo amministrativo e l'omissione sia dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore. Sul tema la giurisprudenza della Suprema Corte ha seguito percorsi non univoci. Secondo un primo indirizzo, risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute in quanto in mancanza di controllo preventivo sulle scritture contabili pregresse si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare. Con più recente decisione, si è invece affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. Benché tale si riferisca esclusivamente alle imposte sui redditi, il Collegio sottolinea comunque l'esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all'insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria.
Fonte Corte di Cassazione
SPESE SANITARIE
Le principali novità contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.115304 del 6 maggio 2019 sono le seguenti:
· aumento della platea degli obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che ora comprende anche le strutture sanitarie militari
· e slittamento di 8 giorni del termine per inviare i dati e per opporsi al loro utilizzo nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Fonte Agenzia delle Entrate