FISCO E PREVIDENZA

Fattura elettronica: niente obbligo per le associazioni pro-loco

Venerdì 11 gennaio, l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito internet la risposta a un quesito posto da un’associazione pro-loco in merito all’obbligo o meno della fattura elettronica. Le Entrate hanno chiarito che le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico.

Fonte Agenzia delle Entrate-Riscossione

AL VIA IL “SALDO E STRALCIO” DELLE CARTELLE

Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Il modello SA–ST, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio.

CHI PUÒ ADERIRE. Il modello SA-ST per aderire al “saldo e stralcio” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.

 

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Reddito di cittadinanza anche per avviare una impresa

ll reddito di cittadinanza, spesso criticato come misura assistenzialista, cerca in qualche modo invece di collegarsi al mondo dell'impresa e dell'auto imprenditorialità. Tra le norme descritte del decreto legge in fase di approvazione, si trova infatti la possibilità che le mensilità del reddito di cittadinanza destinate ad un lavoratore ma non fruite perché trova lavoro, siano destinate alla azienda che lo assume o, parzialmente, anche all'agenzia per il lavoro o l'ente bilaterale che lo ha messo in contatto con l'azienda. E' necessario pero che l'azienda si sia preventivamente registrata sul portale RDC per comunicare i posti vacanti.

Non solo: se il beneficiario del RDC decide di avviare una propria attività economica entro i primi 12 mesi di fruizione può ottenere in un unico versamento 6 mensilità del Reddito di cittadinanza calcolato sulla sua specifica situazione familiare. La bozza di decreto specifica infine che queste agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori anche non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Forfettari 2019: ecco come funziona il nuovo regime

Per prima cosa, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro.

Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:

  • aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
  • costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila Euro.

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente a società di persone, associazioni, imprese familiari). Viene tuttavia introdotto un nuovo limite riguardante il concetto di Controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sostanzialmente il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019. Resterebbe possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. del settore agroalimentare.

Altra importante modifica, limita l'utilizzo per le persone fisiche:

  • la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro;
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile.

Legge di bilancio 2019: ecco come funziona il "saldo e stralcio"

Delucidazioni sull'agevolazione "saldo e stralcio" delle cartelle prevista dalla Legge di bilancio 2019 nel comunicato stampa del 2 gennaio di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In particolare, possono aderire al “Saldo e stralcio” le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:

  • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
  • alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali o contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Sono previste percentuali ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, secondo l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare nel seguente modo: ISEE percentuali fino a 8.500 euro 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, da 8.500,01 a 12.500 euro 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione, da 12.500,01 a 20.000 euro 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione.

Per quei soggetti per i quali la situazione di è confermata dalla apertura della procedura di liquidazione, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione. Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.