FISCO E PREVIDENZA

INFORTUNI E MALATTIA: NOVITA'

A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione all’INAIL del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza” al lavoratore infortunato o ammalato. L’INAIL ha infatti pubblicato le istruzioni per la presentazione delle nuove istanze con la circolare 10/2016, in applicazione delle semplificazioni per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs Act.

Resta a carico de datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

CERTIFICATO MEDICO – Va predisposto, in via telematica, dal medico o dalla struttura che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, e trasmesso contestualmente all’INAIL con le modalità previste dalla circolare. La compilazione del certificato e il relativo invio devono avvenire entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza.

Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo, previsto dalla precedente normativa, di trasmettere all’INAIL il certificato medico. Dovrà però indicare i riferimenti del certificato medico nella denuncia obbligatoria di infortunio sul lavoro, che vengono resi disponibili dallo stesso istituto assicuratore. Il datore di lavoro accede alla documentazione utilizzando gli applicativi pubblicati su sito INAIL attraverso le proprie credenziali di accesso.

Leggi tutto...