FISCO E PREVIDENZA
AUTO AZIENDALE REVOCATA PER L'USO PROMUSCUO
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11538 del 2 maggio 2019 ha affermato che è legittima la revoca dell’auto aziendale utilizzata per uso personale se il regolamento aziendale non prevedeva l’uso promiscuo. Quindi viene respinta la richiesta del lavoratore che chiedeva un indennizzo. Il caso riguardava un manager della società Enel energia che chiedeva gli fosse riassegnala l'auto aziendale, di cui aveva goduto per due anni e poi revocata per uso promiscuo non conforme a quanto previsto dalla lettera di assunzione. In tale documento siglato dal dipendente al momento della consegna in data 21/11/2003 si faceva riferimento al regolamento aziendale nel quale l'auto era da intendersi disposta ad esclusivo interesse dell'azienda, così da poter essere revocata dalla datrice di lavoro in qualsiasi momento e senza preavviso, e senza diritto per il dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo e con addebito in busta paga, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, del costo relativo all'uso personale dell'autoveicolo. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Cosenza respingeva il ricorso. Il manager aveva tentato di far valere l’uso promiscuo del mezzo, dimostrando come nessuna decurtazione per usi personali fosse stata operata sulle buste paga per l'uso personale. La corte di appello invece ha giustamente affermato, secondo gli Ermellini, che appunto il fatto che i costi relativi ad usi personali non siano stati decurtati conferma l’inesistenza di tale uso promiscuo.
Fonte Corte di Cassazione
Omesso versamento IVA: non c'è reato se non ci sono risorse
La sentenza della Corte di Cassazione N. 17727 del 29.04.2019 si esprime sulla responsabilità penale del liquidatore di società per il mancato versamento delle imposte sulla medesima gravanti, allorquando il debito contributivo si sia formato nel periodo di gestione di un precedente organo amministrativo e l'omissione sia dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore. Sul tema la giurisprudenza della Suprema Corte ha seguito percorsi non univoci. Secondo un primo indirizzo, risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute in quanto in mancanza di controllo preventivo sulle scritture contabili pregresse si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare. Con più recente decisione, si è invece affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. Benché tale si riferisca esclusivamente alle imposte sui redditi, il Collegio sottolinea comunque l'esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all'insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria.
Fonte Corte di Cassazione
SPESE SANITARIE
Le principali novità contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.115304 del 6 maggio 2019 sono le seguenti:
· aumento della platea degli obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che ora comprende anche le strutture sanitarie militari
· e slittamento di 8 giorni del termine per inviare i dati e per opporsi al loro utilizzo nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Fonte Agenzia delle Entrate
Consegna Certificazione Unica entro il 1-4-2019
Entro il 1°aprile 2019 i sostituti d’imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della Certificazione unica (Cu 2019), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018.
Si ricorda che sono tenuti all’invio della certificazione unica coloro che nel 2018:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte oppure
- hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
- La CU 2019 deve essere inoltre presentata anche da coloro che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Attenzione: le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).
Fonte Agenzia delle Entrate
Certificazione unica: correzioni e sanzioni
- La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019.
Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni. L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi entro il 31.03.2019) i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.
Attenzione va prestata al fatto che le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770). Qualora sia inviata all’Agenzia delle Entrate una CU2019 diversa rispetto a quella consegnata al Contribuente entro il 31 marzo 2019, il sostituto deve comunicare, al percipiente che intenda avvalersi della dichiarazione precompilata, che dovrà procedere ad effettuare le opportune modifiche sulla base dell’ultima CU ricevuta.
Ma quali sono le sanzioni per chi non rispetta questi termini?
- € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.
- € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Fonte Agenzia delle Entrate