FISCO E PREVIDENZA
Consegna Certificazione Unica entro il 1-4-2019
Entro il 1°aprile 2019 i sostituti d’imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della Certificazione unica (Cu 2019), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018.
Si ricorda che sono tenuti all’invio della certificazione unica coloro che nel 2018:
- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte oppure
- hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
- La CU 2019 deve essere inoltre presentata anche da coloro che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Attenzione: le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).
Fonte Agenzia delle Entrate
Certificazione unica: correzioni e sanzioni
- La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019.
Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni. L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi entro il 31.03.2019) i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.
Attenzione va prestata al fatto che le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770). Qualora sia inviata all’Agenzia delle Entrate una CU2019 diversa rispetto a quella consegnata al Contribuente entro il 31 marzo 2019, il sostituto deve comunicare, al percipiente che intenda avvalersi della dichiarazione precompilata, che dovrà procedere ad effettuare le opportune modifiche sulla base dell’ultima CU ricevuta.
Ma quali sono le sanzioni per chi non rispetta questi termini?
- € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine.
- € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Fonte Agenzia delle Entrate
Saldo e stralcio delle cartelle 2019 disponibile domanda online
Il “saldo e stralcio” delle cartelle dal 1° marzo 2019 si può fare online, direttamente dal sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Parte il nuovo servizio “Fai da te”, accessibile da pc, smartphone o tablet, per presentare la domanda di adesione all’agevolazione contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018).
Il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019.
Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.
Fonte Agenzia delle Entrate
Assicurazione casalinghe 2019: si cambia
E' stata pubblicata la circolare Inail n. 2 del 22 gennaio 2019 in tema di Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Nello specifico:
· il grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, passa dal 27 per cento al 16 per cento, accertato ai sensi dell'articolo 102 DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
· Inoltre, qualora l’inabilità permanente, sia compresa tra il 6 e il 15 per cento, viene corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente.
· Ai titolari di rendita, che versano in una o più delle condizioni menomative elencate e che necessitano di assistenza personale continuativa, è altresì riconosciuto l'assegno per assistenza personale continuativa,
· Come detto la tutela assicurativa opera per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.
Forfettari 2019: passaggio al regime senza comunicazioni
Iniziano i chiarimenti di Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). Per quanto riguarda il passaggio a questo regime, l'Agenzia delle Entrate in occasione del Forum con la stampa specializzata ha chiarito che:
- coloro che nel periodo di imposta 2018 erano in regime di contabilità semplificata (DPR 600/73) in quanto non avevano i requisiti previsti dalla normativa precedente possono applicare il regime a partire dal periodo d'imposta 2019 senza fare una comunicazione preventiva e senza esercitare una specifica opzione;
- coloro che anche se in possesso dei requisiti, nel periodo d'imposta 2018 avevano deciso di effettuare l'opzione per la contabilità semplificata possono passare al regime forfettario, in quanto regime naturale, anche senza rispettare il vincolo triennale.
Si ricorda che la manovra 2019 ha innalzato a 65.000 euro la soglia di ricavi entro cui è possibile usufruire del regime agevolato, ed ha contemporaneamente eliminato alcuni vincoli precedenti come l’aver sostenuto spese per lavoro dipendente ed il costo complessivo dei beni mobili strumentali non superiore a 20 mila Euro.
Fonte Agenzia delle Entrate