FISCO E PREVIDENZA

Resto al Sud e contributi sisma: novità nel Decreto sisma

Molte importanti novità nel decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019, cd. Decreto Sisma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 250 del 24 ottobre 2019. Il decreto è stato predisposto per "garantire il superamento della situazione emergenziale e il ripristino delle condizioni di normalità nei territori colpiti dal sisma dell'anno 2016" e modifica alcune previsione del Dl 189/2016. Ecco in sintesi le nuove disposizioni:

- viene prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nelle zone compite dai sismi 2016- 2017

- per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili viene fissato un preciso ordine di priorità che gli uffici speciali per la ricostruzione devono seguire per la concessione del contributo e vengono previste verifiche mensili a campione su almeno il 20% delle domande di contributo presentate.

Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali INPS e dei premi INAIL fissati per il 15 gennaio potranno essere saldati solo nel limite del 40% degli importi dovuti. La scadenza per il restante è differita invece al 1° gennaio 2021. Sul punto si attende una nuova circolare di istruzioni.

L'incentivo Resto al Sud per i giovani imprenditori (DL 91 2017 viene estesa ai territori dei comuni colpiti delle Regioni Lazio, Marche e Umbria.

Sono previste ulteriori misure finanziarie a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere.

Fonte Gazzetta Ufficiale

Rottamazione ter: possibile pagare entro il 2 dicembre 2019

Nuova opportunità per rottamare le cartelle, la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dalla norma in materia di rottamazione-ter, viene fissata al 30 novembre 2019 ( cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 dicembre ), lo prevede il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019. L’art. 37 del D.L. 124/2019, prevede quindi la riapertura del termine, scaduto il 31/07/2019, per il pagamento dell’unica o prima rata relativa alla rottamazione-ter ex art. 3, D.L. 119/2018. La norma mira ad evitare disparità di trattamento tra:

· i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 - ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis” o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale

· i debitori che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019. L’Agenzia ha anche annunciato che viene abolito il pagamento con RAV ; i versamenti si appoggeranno alla piattaforma online PagoPA.

Fonte Gazzetta Ufficiale

Acconti d'imposta 2019: confermata la riduzione dal decreto fiscale 2020

Cambiano gli importi degli acconti d'imposta per i contribuenti IVA, previsti due acconti ciascuno pari al 50%. L’art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), modifica a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale. La norma in esame pertanto modifica la misura dei versamenti, rimodulandola in due rate di pari importo, ma non i termini che rimangono quelli ordinari. Per i soggetti interessati le rate saranno due di pari importo, ossia del 50 per cento ciascuna. Poiché la misura entra immediatamente in vigore, la rata di novembre subirà una riduzione del 10 per cento. Di conseguenza, al momento del versamento dell'acconto di novembre 2019, i contribuenti si potranno trovare in queste diverse situazioni:

-  coloro che hanno già effettuato il versamento della prima rata, pari al 40%, dovranno versare entro il 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato), la seconda rata pari al 50%, per cui verserà di fatto in tutto il 90%;

-  coloro che invece versano solo la seconda rata, entro il 2 dicembre dovranno versare il 90% (anziché il 100%).

Fonte Gazzetta Ufficiale

Decreto Crescita e contraddittorio

L'art. 4-octies D.L. 34/2019 introduce una novità in tema di invito al contraddittorio.

In particolare, la norma interviene sul D.Lgs. 218/1997, modificando l'art. 5 e inserendo l'art. 5-ter. L'obiettivo della novella legislativa sembra essere quello di trovare una soluzione all'annosa questione relativa all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La Cassazione a Sezioni Unite, con l'ormai conosciuta sentenza n. 24823/2015, ha tracciato una linea netta sulle procedure che gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria devono seguire nella fase endoprocedimentale ma, evidentemente, il contenzioso tuttora persistente dimostra che la giurisprudenza nel tentare di fare chiarezza ha ulteriormente intorbidito le acque. Ciò che fa tuttora discutere è la distinzione tra accertamenti “a tavolino” e accertamenti presso la sede del contribuente, nonché la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati. Ma entriamo nel dettaglio del D.Lgs. 218/1997, modificato dal decreto Crescita.

All'art. 5 è aggiunto il comma 3-bis che recita: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario”. Da questa modifica si denota intanto una deroga al termine ordinario. Ma ciò che più interessa in questa sede è il nuovo art. 5-ter, rubricato “invito obbligatorio”. Il legislatore dispone che, al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata una copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, in quanto già disciplinato dall'art. 12, c. 7 L. 212/2000, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'ufficio fiscale deve notificare al contribuente l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento in contraddittorio. L'omissione dell'invito a comparire determina l'invalidità dell'atto.

Tuttavia, la norma pone alcune deroghe. Prima di tutto, il nuovo art. 5-ter non si applica agli avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54, cc. 3 e 4 D.P.R. 633/1972). E questo è un primo limite che induce a delle riflessioni. Altra deroga è contenuta nel comma 4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.

L'impressione è che con queste due deroghe sia stata attuata una sorta di modifica, mi si conceda il termine, “gattopardiana”, ovvero far finta di cambiare per non cambiare niente. È noto come simili deroghe, già presenti nell'ordinamento, siano state oggetto di abuso dell'Amministrazione Finanziaria. La particolare urgenza dovrà essere specificamente motivata, ma saranno particolarmente sensibili i giudici tributari a questo aspetto? Inoltre, gli avvisi di accertamento parziale, che sono espressamente esclusi dal nuovo obbligo, costituiscono la stragrande maggioranza degli atti impositivi. In conclusione, pare che anche in questa circostanza il legislatore abbia perso l'occasione per porre rimedio a uno squilibrio nel rapporto tra Fisco e contribuente. Per mancanza di coraggio. O di interesse.

 

Regime forfettario: come ripartire la detrazione per figli a carico

Nella Risoluzione 69 del 22 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate è stato chiarito che il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. È possibile dar corso all’accordo anche in assenza della condizione “di incapienza” poiché la norma non vi fa espresso riferimento. Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario . Nel caso di specie, secondo l'Agenzia l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie. Il reddito prodotto dalla moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

Fonte Agenzia delle Entrate