FISCO E PREVIDENZA

INDENNIZZI PER AUTONOMI PER COVID-19

Per gli autonomi è prevista un’indennità di 600 euro se hanno chiuso l’attività a causa del Coronavirus. Per le micro-imprese la cassa integrazione per 9 settimane e la sospensione di numerosi versamenti fiscali.

In realtà non è ancora disponibile il testo definitivo del provvedimento, ma il comunicato del Governo annuncia che è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA.

Si tratta di una platea di quasi 5 milioni di persone, fra i quali sono compresi anche artigiani e commercianti (oltre a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli).

Coronavirus: divieti agevolazioni e nuovo calendario fiscale

Come saprete un nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato in Gazzetta l’8 marzo 2020 ha modificato le zone rosse attuando lo stop ad accessi e uscite dai territori di Regione Lombardia e 14 provincie nelle regioni del Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche.

Si tratta di Modena, Parma, Piacenza,Reggio nell'Emilia,Rimini,Pesaro e Urbino,Alessandria,Asti,Novara,Verbano-Cusio Ossola,Vercelli,Padova,Treviso,Venezia.

Un’ordinanza della Protezione Civile ha chiarito che gli spostamenti per motivazioni di lavoro non sono vietati in assoluto ma vanno autocertificate e sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici e privati di qualsiasi natura. Intanto, su scala nazionale il Governo ha riscritto il calendario fiscale prorogando alcune scadenze, tra cui:

  • la trasmissione della Certificazione unica 2020 che slitta al 31 marzo 2020;
  • la trasmissione dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata viene rinviata al 31 marzo 2020;
  • i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno presentare la dichiarazione mod.730 entro il 30 settembre al proprio sostituto d'imposta, o al CAF-dipendenti,

Con il decreto legge 9 del 2 marzo per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) erano state approvate le seguenti misure emergenziali:

  • Premi assicurativi - sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  • Bollette - Sospensione fino al 30 aprile 2020 delle bollette di luce, gas, acqua e dei rifiuti.
  • Diritti camerali – Sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti del diritto annuale, e delle sanzioni per le imprese iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al REA; che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione o la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
  • Quote degli utili dovuti dalle società cooperative - Sospensione fino al 30 novembre 2020 dei termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.
  • Cartelle di pagamento - Proroga al 31 maggio dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.

- Intermediari ubicati nella zona rossa - Sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

-  Ratei mutui immobili - Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

- In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500,00 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

Assegni familiari e maternità dei Comuni 2020

Nella circolare 31 del 25 febbraio 2020 l'Inps ha comunicato gli importi aggiornati di due prestazioni sociali: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.

A seguito della rivalutazione sulla base della variazione ISTAT 2019 gli importi e i relativi requisiti economici sono stati aggiornati come segue:

1. Assegno per il nucleo familiare è pari, nella misura intera, a euro 145,14. Per le domande relative al 2020, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99. Agli assegni di competenza del 2019, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2019.

2. Assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60.

Il valore dell’ISEE da tenere presente per ottenere il beneficio è pari a euro 17.416,66.

Agevolazioni “prima casa”: applicabili anche alla seconda pertinenza?

Nel caso in cui si acquisti un immobile beneficando delle agevolazioni “prima casa” e successivamente si acquisti un secondo garage da unire al primo, non è possibile godere nuovamente dei benefici fiscali. Ciò è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 66 del 20 febbraio 2020.

Beni finiti con IVA al 4%: rientrano ringhiere, recinzioni e tettoie

Si considerano “beni finiti” e quindi soggetti ad aliquota IVA agevolata al 4% le ringhiere per balcone e per recinzioni, le tettoie per balconi e terrazze purchè mantengano la propria individualità e autonomia funzionale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020.