FISCO E PREVIDENZA
Coronavirus: divieti agevolazioni e nuovo calendario fiscale
Come saprete un nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato in Gazzetta l’8 marzo 2020 ha modificato le zone rosse attuando lo stop ad accessi e uscite dai territori di Regione Lombardia e 14 provincie nelle regioni del Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche.
Si tratta di Modena, Parma, Piacenza,Reggio nell'Emilia,Rimini,Pesaro e Urbino,Alessandria,Asti,Novara,Verbano-Cusio Ossola,Vercelli,Padova,Treviso,Venezia.
Un’ordinanza della Protezione Civile ha chiarito che gli spostamenti per motivazioni di lavoro non sono vietati in assoluto ma vanno autocertificate e sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici e privati di qualsiasi natura. Intanto, su scala nazionale il Governo ha riscritto il calendario fiscale prorogando alcune scadenze, tra cui:
- la trasmissione della Certificazione unica 2020 che slitta al 31 marzo 2020;
- la trasmissione dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata viene rinviata al 31 marzo 2020;
- i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno presentare la dichiarazione mod.730 entro il 30 settembre al proprio sostituto d'imposta, o al CAF-dipendenti,
Con il decreto legge 9 del 2 marzo per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) erano state approvate le seguenti misure emergenziali:
- Premi assicurativi - sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- Bollette - Sospensione fino al 30 aprile 2020 delle bollette di luce, gas, acqua e dei rifiuti.
- Diritti camerali – Sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti del diritto annuale, e delle sanzioni per le imprese iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al REA; che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione o la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
- Quote degli utili dovuti dalle società cooperative - Sospensione fino al 30 novembre 2020 dei termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.
- Cartelle di pagamento - Proroga al 31 maggio dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.
- Intermediari ubicati nella zona rossa - Sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
- Ratei mutui immobili - Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
- In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500,00 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Assegni familiari e maternità dei Comuni 2020
Nella circolare 31 del 25 febbraio 2020 l'Inps ha comunicato gli importi aggiornati di due prestazioni sociali: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
A seguito della rivalutazione sulla base della variazione ISTAT 2019 gli importi e i relativi requisiti economici sono stati aggiornati come segue:
1. Assegno per il nucleo familiare è pari, nella misura intera, a euro 145,14. Per le domande relative al 2020, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99. Agli assegni di competenza del 2019, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2019.
2. Assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per ottenere il beneficio è pari a euro 17.416,66.
Agevolazioni “prima casa”: applicabili anche alla seconda pertinenza?
Nel caso in cui si acquisti un immobile beneficando delle agevolazioni “prima casa” e successivamente si acquisti un secondo garage da unire al primo, non è possibile godere nuovamente dei benefici fiscali. Ciò è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 66 del 20 febbraio 2020.
Beni finiti con IVA al 4%: rientrano ringhiere, recinzioni e tettoie
Si considerano “beni finiti” e quindi soggetti ad aliquota IVA agevolata al 4% le ringhiere per balcone e per recinzioni, le tettoie per balconi e terrazze purchè mantengano la propria individualità e autonomia funzionale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020.
Delineate le donazioni in natura a favore degli enti del Terzo settore
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 24, del 30 gennaio 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019 con il quale vengono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione della base imponibile ai fini Irpef.
Completa operatività e definizione delle agevolazioni per le erogazioni in denaro e in natura, disposte con l’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Tale articolo, al comma 1, prevede la detrazione dall’imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, elevato al 35% se il destinatario è un’organizzazione di volontariato; il successivo comma 2 stabilisce la deducibilità dal reddito complessivo dell’erogatore, nel limite del 10%, del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società.
Con il decreto in esame vengono individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. Quest’ultime, specifica il documento, devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate da tali enti per lo svolgimento dell’attività statutaria con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto specifica che nel periodo transitorio, cioè fino al periodo d’imposta in cui interviene l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 101, comma 10 del Cts e comunque fino al periodo d’imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, possono essere destinatarie delle erogazioni anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, purché utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.
Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni che costituiscono le erogazioni liberali in natura, l’articolo 3 del decreto prevede che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante venga quantificato in base al valore normale del bene donato stabilito dall’articolo 9 del Tuir e, nel caso sia un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato con rifermento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento. Se invece, riguarda un bene prodotto o scambiato da parte dell’impresa rileva il minor valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze. In entrambi i casi si tratta di valori facilmente rilevabili dalle scritture contabili.
Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia superiore a 30mila euro o se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.
Infine, riguardo alla documentazione, la donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.