FISCO E PREVIDENZA
Beni finiti con IVA al 4%: rientrano ringhiere, recinzioni e tettoie
Si considerano “beni finiti” e quindi soggetti ad aliquota IVA agevolata al 4% le ringhiere per balcone e per recinzioni, le tettoie per balconi e terrazze purchè mantengano la propria individualità e autonomia funzionale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020.
Delineate le donazioni in natura a favore degli enti del Terzo settore
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 24, del 30 gennaio 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019 con il quale vengono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione della base imponibile ai fini Irpef.
Completa operatività e definizione delle agevolazioni per le erogazioni in denaro e in natura, disposte con l’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Tale articolo, al comma 1, prevede la detrazione dall’imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, elevato al 35% se il destinatario è un’organizzazione di volontariato; il successivo comma 2 stabilisce la deducibilità dal reddito complessivo dell’erogatore, nel limite del 10%, del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società.
Con il decreto in esame vengono individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. Quest’ultime, specifica il documento, devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate da tali enti per lo svolgimento dell’attività statutaria con esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto specifica che nel periodo transitorio, cioè fino al periodo d’imposta in cui interviene l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 101, comma 10 del Cts e comunque fino al periodo d’imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all’autorizzazione, possono essere destinatarie delle erogazioni anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, purché utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.
Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni che costituiscono le erogazioni liberali in natura, l’articolo 3 del decreto prevede che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante venga quantificato in base al valore normale del bene donato stabilito dall’articolo 9 del Tuir e, nel caso sia un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o deduzione sarà determinato con rifermento al residuo valore fiscale al momento del trasferimento. Se invece, riguarda un bene prodotto o scambiato da parte dell’impresa rileva il minor valore tra quello “normale” del bene e quello attribuito alle rimanenze. In entrambi i casi si tratta di valori facilmente rilevabili dalle scritture contabili.
Nel caso in cui la cessione riguardi beni diversi da quelli sopra descritti e il valore della cessione sia superiore a 30mila euro o se non sia possibile desumere il valore dei beni sulla base di criteri oggettivi il donatore dovrà presentare una perizia giurata, datata non anteriormente a 90 giorni dal trasferimento del bene, nella quale sia attestato il valore dei beni donati.
Infine, riguardo alla documentazione, la donazione deve risultare da un atto sottoscritto contenente la dichiarazione del donatore nel quale risulti la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, e la dichiarazione del destinatario nella quale sia dichiarato l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Responsabilità ex 231 per omessa prevenzione dell’inquinamento anche senza vantaggio economico
La Corte di Cassazione ha affermato che è responsabile, ai sensi del D.Lgs 231/2001, l’impresa che non ha realizzato le misure organizzative e gestorie preventive contro l’inquinamento.
Con la Sentenza n. 3157 del 27 gennaio 2020, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della responsabilità, il risparmio imputabile all’azienda è rinvenibile anche la mera riduzione dei tempi di produzione, a prescindere da un risparmio economico.
Modelli per esenzione canone RAI e per richiesta di rimborso per soggetti over 75: Provvedimento
Con Provvedimento 27 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e le relative istruzioni:
- di dichiarazione sostitutiva per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI (uso privato);
- per la richiesta di rimborso del canone TV (uso privato);
per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
Si ricorda che la soglia reddituale al fine dell’esonero è stata stabilizzata a euro 8.000 a decorrere dal 2020 dalla Legge n. 160/2019.
I modelli sono disponibili sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della RAI.
Novità per il 2020 per la misura “nuove imprese a tasso zero”
È pronto il decreto ministeriale che rende attuative le novità del decreto legge «Crescita» (n. 34 /2019) per le nuove imprese a tasso zero.
Le principali novità sono:
- l'estensione della durata dei mutui agevolati concedibili per gli investimenti, che passa dagli otto attuali a dieci anni.
- Ammissione tra i beneficiari delle micro e piccole imprese in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne, che siano costituite da non oltre 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, anziché da non più di 12 mesi.
- l’importo massimo delle spese ammissibili viene innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi per le quali l'importo del finanziamento viene elevato al 90%
- si ammette il cumulo delle agevolazioni con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Fonte Il sole 24 ore