FISCO E PREVIDENZA

Certificazione unica: correzioni e sanzioni

  • La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019.

    Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni. L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi entro il 31.03.2019) i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.

    Attenzione va prestata al fatto che le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770). Qualora sia inviata all’Agenzia delle Entrate una CU2019 diversa rispetto a quella consegnata al Contribuente entro il 31 marzo 2019, il sostituto deve comunicare, al percipiente che intenda avvalersi della dichiarazione precompilata, che dovrà procedere ad effettuare le opportune modifiche sulla base dell’ultima CU ricevuta.

    Ma quali sono le sanzioni per chi non rispetta questi termini? 

    - € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine. 

    - € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

    Fonte Agenzia delle Entrate