FISCO E PREVIDENZA

Virus e e solidarietà, deducibilità delle erogazioni liberali

L’articolo 66, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) consente alle Società che nel 2020 intendono effettuare erogazioni liberali a favore degli Enti impegnati nell’emergenza Covid-19 di dedurre per intero, ai fini IRES ed IRAP, le somme devolute, a condizione che risultino verificati determinati requisiti.

In alternativa, per la deduzione, bisogna verificare l’applicabilità delle ulteriori disposizioni specifiche tuttora esistenti in tema di erogazioni liberali e in ultima istanza dell’articolo 83, D.Lgs. n. 117 /2017 per le Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e dell’articolo 100, TUIR per gli altri enti. L’articolo 66, citato, precisa che per ottenere la piena deduzione  le erogazioni dovranno essere a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (dovrà essere chiarito se tale finalità dovrà essere in un qualche modo dimostrata), in favore delle popolazioni colpite per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono dettagliatamente indicati nel DPCM 20 giugno 2000.

Se le erogazioni vengono erogate a favore di soggetti diversi da quelli sopraindicati e per finalità più generali si può verificare l’applicabilità all’erogazione liberale dell’articolo 1, comma 353, L. 266/2005 o in alternativa dell’articolo 14, D.L. 35/2005.

CIRCOLARE COVID-19 DEL 20-04-2020

Spese di sanificazione: cosa prevedono i Decreti Cura Italia e Liquidità

Con il Decreto Cura Italia, all’art 64 si concedeva un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro fino ad un massimo di 20.000 per beneficiario. Successivamente, il cd. Decreto Liquidità ha previsto che rientrino nel beneficio anche le spese sostenute per l’acquisto di supporti protettivi come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro...

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LE RIFORME SUL CORONAVIRUS AL 14 APRILE 2020

E' stato pubblicato l’8 aprile ed è già in vigore il DPCM illustrato venerdì scorso dal Presidente del Consiglio con l'aggiornamento delle attività economiche consentite dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

Il DPCM ribadisce quanto già contenuto nei precedenti decreti e aggiorna la tabella delle attività consentite...

 

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Covid-19: al via le domande per l’indennità per i collaboratori sportivi

Il DM 6.4.2020 fornisce le disposizioni attuative dell'indennità di 600,00 euro, per il mese di marzo 2020, prevista dall'art. 96 del DL 18/2020 ("Cura Italia") in favore dei collaboratori sportivi. L'intera procedura, dalla presentazione delle domande all'erogazione delle somme, è gestita da Sport e Salute spa. L'indennità è riservata ai titolari di rapporti di collaborazione di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23.2.2020 e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (ossia il 17.3.2020). Nell'ambito dei potenziali beneficiari è stabilito un ordine di priorità, in quanto per primi saranno soddisfatti i richiedenti che, nell'anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000,00 euro; le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue. A tali fini, non consentono di percepire l'indennità: i) i redditi di lavoro autonomo professionale; ii) i redditi da lavoro dipendente e a questi assimilati; iii) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. L'indennità non è cumulabile con le prestazioni e le altre indennità previste dal DL 18/2020 e non può essere attribuita a coloro che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di cittadinanza...

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NOTIZIARIO MISURE COVID-19

Sospensione Mutui prima casa: ufficiale estensione del Fondo e Modulo aggiornato

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi (qui il Modulo aggiornato al 30.03.2020)...

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