FISCO E PREVIDENZA
CIRCOLARE 29/06/2020
Indennità 600/1000 euro maggio: chi deve fare richiesta
L'INPS ha annunciato che è disponibile il servizio online sul sito www.inps.it per la richiesta dell’indennità Covid per il mese di maggio, prevista dal Decreto rilancio (34/2020).
Il bonus ammonta a 1.000 euro per liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, anche in somministrazione con determinati requisiti. Solo i professionisti sono tenuti a ripresentare la domanda, anche se l'avevano già presentata a marzo e aprile, per fornire l’autocertificazione sul calo di fatturato rispetto al 2019.
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INIZIATIVE DEL GOVERNO PER ALBERGHI, BAR, MUSEI, CINEMA, TEATRI
Ecco le misure che il Governo ha approntato:
- nel decreto Cura Italia sono stati estesi gli ammortizzatori sociali e i 600 euro ai lavoratori del turismo;
nel decreto 55 miliardi ci sono misure specifiche:
- estensione delle tutele ai lavoratori stagionali;
- dilazioni di pagamento e voucher per 12 mesi da estendere a 18 mesi per la liquidità.
- Contributo a fondo perduto per gli affitti degli alberghi che hanno avuto calo di fatturato.
- bonus o tax credit vacanze per famiglie e imprese da spendere entro il 31 dicembre 2020 in strutture ricettive;
- per bar e ristoranti esonero della tassa di occupazione del suolo pubblico
Il Comitato tecnico scientifico ha inoltre allo studio prescrizioni per la riapertura degli stabilimenti balneari e delle strutture di vacanza.
Il Ministro assicura che quest'estate si faranno vacanze, seppure diverse.
Il Ministro ha sollecitato l'Unione europea per stabilire protocolli e regole di sicurezza comuni e sta lavorando a un progetto strategico di valorizzazione di vacanze in Italia.
Anche per la cultura, altro settore insieme al turismo fra i piu’ colpiti dall’emergenza sanitaria il Ministro ricorda che il primo decreto del Governo ha esteso gli ammortizzatori sociali e i 600 euro al mondo dello spettacolo, e il limite di 30 giorni lavorativi sarà ridotto.
- Il decreto 55 miliardi confermerà il fondo unico per lo spettacolo e il tax credit cinema.
- 20 milioni andranno alle compagnie di danza che non hanno i benefici del Fus.
- Per gli artisti con meno di 20000 euro di reddito andrà una quota privata del diritto d'autore (13 milioni di euro) sotto forma di contributo a fondo perduto.
- 5 milioni sono gia stati stanziati per lo spettacolo viaggiante, i luna park, le giostre, che non accedono al FUS.
Poi sono allo studio misure per la filiera del libro, la filiera dei grandi eventi musicali, concerti, le mostre, i musei privati, i festival; un fondo che consenta di intervenire, dando sostegno almeno fino a quando non potranno ripartire.
Dal 18 maggio inizierà l’apertura graduale dei musei, cinema e teatri con una differenziazione tra eventi grandi e piccoli, al chiuso e all'aperto
Si sta lavorando per due norme, con la Cassa depositi e prestiti, che prevedano due fondi strategici, uno per la cultura e uno per il turismo, partendo da risorse pubbliche, ma per coinvolgere risorse private, che consentano di intervenire anche a difesa delle nostre aziende.
Aggiornate le FAQ COVID-19 presenti sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
In data 28 aprile 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un ulteriore gruppo di FAQ in merito alle nuove misure economiche assunte dal Governo per contrastare l’emergenza COVID-19.
In particolare, il MEF ha chiarito che:
- i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 (data di pubblicazione del DL n. 6/2020), ma anteriormente al 5 marzo 2020 (data di conversione del decreto), non hanno, in base alle disposizioni vigenti, diritto ad accedere alla Cassa integrazione;
- sarà riconosciuta la Naspi ai dipendenti il cui contratto a termine scada in queste settimane e non venga rinnovato.
Coronavirus, imprese e liquidità
L' Agenzia delle Entrate e le misure adottate in ambito tributario
Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle misure, introdotte dal D.lg. n. 23 del 2020 (c.d. “decreto liquidità”), volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID- 19.
Fermo restando quanto già chiarito con i precedenti documenti di prassi pubblicati sul punto, e, in particolare, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a nuove e ulteriori richieste di chiarimenti provenienti dalle associazioni di categoria, concernenti soprattutto i temi della sospensione dei versamenti tributari, della proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle modalità di calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap, della rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, etc.
Con particolare riferimento al tema della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria., la nuova data di scadenza è da individuarsi nel 30 giugno 2020, in unica soluzione o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.
Il decreto liquidità individua dei requisiti specifici per poter beneficiare del rinvio dei versamenti, che riguardando la riduzione del fatturato:
- di almeno il 33% (da confrontare con i mesi di marzo e aprile 2019) per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
- di almeno il 50% sopra tale soglia.
I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
La circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ha chiarito che, ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto
Inoltre, il decreto liquidità (art. 20), al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.
Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento).
Virus e e solidarietà, deducibilità delle erogazioni liberali
L’articolo 66, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) consente alle Società che nel 2020 intendono effettuare erogazioni liberali a favore degli Enti impegnati nell’emergenza Covid-19 di dedurre per intero, ai fini IRES ed IRAP, le somme devolute, a condizione che risultino verificati determinati requisiti.
In alternativa, per la deduzione, bisogna verificare l’applicabilità delle ulteriori disposizioni specifiche tuttora esistenti in tema di erogazioni liberali e in ultima istanza dell’articolo 83, D.Lgs. n. 117 /2017 per le Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e dell’articolo 100, TUIR per gli altri enti. L’articolo 66, citato, precisa che per ottenere la piena deduzione le erogazioni dovranno essere a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (dovrà essere chiarito se tale finalità dovrà essere in un qualche modo dimostrata), in favore delle popolazioni colpite per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono dettagliatamente indicati nel DPCM 20 giugno 2000.
Se le erogazioni vengono erogate a favore di soggetti diversi da quelli sopraindicati e per finalità più generali si può verificare l’applicabilità all’erogazione liberale dell’articolo 1, comma 353, L. 266/2005 o in alternativa dell’articolo 14, D.L. 35/2005.