FISCO E PREVIDENZA
Detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica
La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria. Per effetto di tali modifiche la detrazione IRPEF del 19% è stata estesa alle spese per la frequenza (cfr. art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR): i) delle scuole dell'infanzia (ex asili); ii) del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie); iii) delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori). Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, l'Amministrazione finanziaria (R.M. 4.08.2016 n. 68) ha recentemente chiarito che ai fini della detrazione: i) rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica; ii) sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola...
Scarica il documento completo
LE NOVITA' SULL'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) E MOLTO ALTRO
Info tratte da quotidiano.net
Anticipo pensionistico (Ape)
I lavoratori di eta’ pari o superiore a 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a un certo limite, potranno accedere su base volontaria all’Ape, l’anticipo pensionistico. Sono previsti due anni di sperimentazione. L’Ape volontaria e’ richiesta presso l’Inps ed e’ finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito; contestualmente al prestito il richiedente accende un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. L’Ape e’ esente da imposte ed e’ erogata mensilmente per dodici mensilita’. La restituzione del prestito (comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) avviene a partire dalla data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di vent’anni. In caso di decesso, il capitale residuo sara’ rimborsato dall’assicurazione e quindi non si riflettera’ sull’eventuale pensione di reversibilita’ o sugli eredi.
Governo e sindacati intendono poi prevedere un’Ape agevolata per alcune categorie, tramite la definizione di bonus fiscali aggiuntivi o di trasferimenti monetari diretti, volti a garantire un “reddito ponte” interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato(ferma restando la facolta’ dell’individuo di richiedere una somma maggiore). Tale intervento agevolato riguardera’ alcune categorie di lavoratori: disoccupati e privi di reddito, coloro che svolgono lavori pesanti o rischiosi, in particolari condizioni di salute, o con parenti di primo grado conviventi con disabilita’ grave. Le categorie che svolgono lavori faticosi o con particolari condizioni dal punto di vista della salute, nonche’ l’ammontare prefissato del reddito ponte agevolato saranno individuate nel successivo confronto tra governo e organizzazioni sindacali che, hanno assicurato il ministro del lavoro Poletti e il sottosegretario alla presidenza Tommaso Nannicini, iniziera’ immediatamente.
Chiarimenti in materia di apprendistato
Con la presente desideriamo informarLa che il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato alcuni interpelli in materia di apprendistato, precisando il contenuto della disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 81/2015 (il quale ha ridefinito, più in generale, gli istituti del lavoro). Uno dei chiarimenti più rilevanti forniti del Ministero del Lavoro si riferisce alla possibilità di stipulare contratti di apprendistato a favore di personale in stato di disoccupazione/mobilità: viene, infatti, chiarito che i titolari di assegno per la disoccupazione o di ricollocazione (ASDI) non possono essere considerati ai fini dell’applicazione dell’istituto, fatta eccezione nel caso in cui siano anche titolari di un trattamento di disoccupazione. Un secondo chiarimento è stato fornito con riferimento alla contribuzione relativa alle ore di formazione esterna non retribuita all’apprendista: secondo il Ministero, in detta ipotesi, il datore di lavoro è esonerato dalla contribuzione (rispetto alla quale non è peraltro disposta la contribuzione figurativa a favore del lavoratore). Con un terzo interpello, infine, il Ministero del Lavoro ha precisato che il contratto di solidarietà difensivo non è di per sé preclusivo nell’assunzione di lavoratori apprendisti...
Equitalia: per i piani decaduti nuova rateazione
Con l’approvazione del DL. n. 113 del 24.06.2016 si è aperta una nuova possibilità di rateazione nei confronti di Equitalia. La novità riguarda tutti coloro che sono decaduti da un piano di rateazione alla data del 01.07.2016: secondo quanto previsto dal Decreto, tali soggetti possono richiedere (entro il prossimo 20.10.2016) un nuovo piano di rateazione in deroga. Per effetto della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere iscritte nuove ipoteche sui beni, non possono essere avviate attività di riscossione e quelle in corso devono essere sospese. Si segnala che la nuova possibilità di rateazione è soggetta ad una disciplina ad hoc. Ad esempio, la durata massima della rateazione è di 72 rate mensili (in casi particolari 120), non sono previste proroghe e il piano di rateazione in deroga decade nel caso di mancato pagamento di sole due rate (a differenza di quanto previsto in via ordinaria). Per le somme oggetto di definizione agevolata dell’accertamento, la dilazione viene concessa su semplice richiesta senza verificare l’effettivo stato di difficoltà del richiedente. I contribuenti che sono interessati dalla nuova possibilità di dilazione in deroga dovranno presentare apposita domanda ad Equitalia entro il prossimo 20.10.2016 attraverso il modello “RR1” disponibile sul sito del Gruppo Equitalia.
CASI PRATICI: VISITA FISCALE E MALATTIA
Assentarsi dal lavoro per malattia comporta, per il lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti, dalla certificazione medica alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita fiscale. Vediamo, in queste faq, tutto ciò che deve fare il lavoratore, i casi di esclusione dalla visita, in quali ipotesi scattano i controlli a campione dell’Inps, se il medico fiscale può passare dal primo giorno di assenza, e molto altro ancora.
Mi sono assentato dal lavoro per malattia: è sufficiente una telefonata in azienda per avvertire?
Per avvertire l’azienda, o l’amministrazione presso cui si lavora, dell’assenza per malattia, è sufficiente anche una telefonata, senza dimenticarsi, però, che ci si dovrà recare dal proprio medico curante per il certificato di malattia, che andrà trasmesso all’Inps da parte del professionista.
Devo spedire il certificato medico anche al datore di lavoro?
Il lavoratore assente per malattia non è più obbligato all’invio del certificato medico, né all’Inps, né al proprio datore di lavoro, in quanto lo stesso è inviato telematicamente dal medico curante. Dovrà però, su richiesta del datore, fornire il protocollo del certificato (ID telematico).
Il mio medico curante non è reperibile, come posso avere il certificato?
Il lavoratore malato, nel caso in cui non reperisca il suo medico curante, può richiedere la certificazione alla Guardia Medica, o ad altro medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale(SSN). Anche in questo caso la certificazione dovrà essere inviata telematicamente all’Inps entro 2 giorni dall’assenza.
Sono stato ricoverato in ospedale, come faccio a farmi dare il certificato medico?
In caso di ricovero presso un ospedale, o un’altra struttura sanitaria, sarà il personale della struttura a farsi carico della trasmissione telematica della certificazione medica all’Inps.