FISCO E PREVIDENZA

INFORTUNI E MALATTIA: NOVITA'

A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione all’INAIL del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza” al lavoratore infortunato o ammalato. L’INAIL ha infatti pubblicato le istruzioni per la presentazione delle nuove istanze con la circolare 10/2016, in applicazione delle semplificazioni per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs Act.

Resta a carico de datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

CERTIFICATO MEDICO – Va predisposto, in via telematica, dal medico o dalla struttura che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, e trasmesso contestualmente all’INAIL con le modalità previste dalla circolare. La compilazione del certificato e il relativo invio devono avvenire entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza.

Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo, previsto dalla precedente normativa, di trasmettere all’INAIL il certificato medico. Dovrà però indicare i riferimenti del certificato medico nella denuncia obbligatoria di infortunio sul lavoro, che vengono resi disponibili dallo stesso istituto assicuratore. Il datore di lavoro accede alla documentazione utilizzando gli applicativi pubblicati su sito INAIL attraverso le proprie credenziali di accesso.

Tutto invariato in merito agli obblighi del lavoratore, che deve avvisare il datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, denunciando la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione (in caso, contario, decade dal beneficio per il tempo antecedente la denuncia). Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di emissione e i giorni di prognosi.

DENUNCIA INAIL – Per quanto riguarda la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro, resta tutto invariato: va inoltrata entro due giorni in caso di infortunio e cinque giorni in caso di malattia professionale. Il datore di lavoro è esonerato solo nei casi di infortuni mortali o con prognosi superiori ai 30 giorni, che prevedono l’obbligo di trasmizzione alle autorità di sicurezza direttamente da parte dell’INAIL.

SERVIZI INAIL – L’INAIL mette a disposizione sul portale i seguenti nuovi servizi per gli utenti:
- Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
- Cruscotto certificati medici per la consultazione da parte di datori di lavoro e intermediari.