LEGGI E REGOLAMENTI

CIRCOLARE DEL 27 SETTEMBRE 2021

Green pass: tra gli obblighi per i datori non c'è la comunicazione di sospensione

Come ormai noto a tutti il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre prossimo per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come D.L. n° 127 del 21 settembre 2021.
Si segnalano alcune modifiche dell’ultima ora nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispetto a quello pubblicato dal Governo.
In primo luogo, il lavoratore che al controllo risulta privo di green pass, non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «assente ingiustificato». Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce la retribuzione, sin dal primo giorno.
La novità invece alleggerisce i datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la sospensione ma prendono atto dell'assenza e non hanno obblighi formali. Questa modifica vale sia per il lavoro privato che per il pubblico, in quanto è stata anche eliminata la dicitura che imponeva di sospendere i lavoratori pubblici dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.

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CIRCOLARE DEL 20 SETTEMBRE 2021

Green Pass sui luoghi di lavoro e sanzioni

Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, nel settore privato e pubblico, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri tenutosi il 16 settembre con un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato. Come si legge nel comunicato stampa del Governo:

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato, cosi come i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche. L’obbligo è esteso anche ai soggetti esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (volontari, stagisti) e ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni.

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Approvato il decreto che dal 15 ottobre impone il green pass a tutti i lavoratori

Con il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 settembre 2021, viene resa nota l'approvazione di un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il rafforzamento del sistema di screening.
In particolare, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro sarà fatto obbligo a tutti i lavoratori del settore privato e pubblico di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Sia per il lavoro pubblico che per quello privato dipendente, spetterà ai datori di lavoro il compito di garantire il rispetto delle prescrizioni e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità per l'organizzazione delle verifiche.
I lavoratori che comunicheranno di non avere la certificazione verde COVID-19 o ne risulteranno privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno sospesi dal lavoro. Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, ma i lavoratori manterranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

CIRCOLARE DEL 06 SETTEMBRE 2021

Rottamazione ter: entro il 6 settembre il versamento di maggio 2020

Tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, per i ritardatari, il 6 settembre 2021 scade il termine ultimo per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter”, originariamente prevista per il 31 maggio 2020, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, e successivamente differita al 31 agosto 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021). Oltre questo termine, o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2021

Soggetti ISA e forfettari: proroga versamenti imposte al 15 settembre

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite stabilito per ciascun indice, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. Lo ha previsto un emendamento al decreto Sostegni-bis nel Disegno di legge di conversione. La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché ai contribuenti in regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale.
La norma non è ancora ufficiale, ma una volta che lo diventerà a seguito della conversione in legge, si dovrà provvedere a rideterminare anche il calendario delle rateizzazioni delle imposte.
Riepilogando, i versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

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