LEGGI E REGOLAMENTI

FERMO PESCA 2016: GAETA SI FERMA DAL 17 SETTEMBRE

PESCATORI: Concordare il fermo con i periodi di riproduzione delle specie

E' stato firmato il decreto sull'arresto temporaneo dell'attività di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2016.

Lo annuncia, in una nota, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Sarà garantita la conferma della copertura finanziaria per le imprese oltre all'erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a favore dei lavoratori marittimi interessati a copertura dell'intero periodo di interruzione dell'attività di pesca.

Interessate dal provvedimento di fermo pesca le aree da Trieste a Rimini per 43 giorni consecutivi dal 25 luglio al 05 settembre del corrente anno.

Da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attività di pesca è disposta per 42 giorni consecutivi dal 16 agosto al 26 settembre.

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Garanzia Giovani: attenzione ai controlli

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che sono in corso controlli nei confronti di almeno il 5% dei lavoratori assunti con l’incentivo “Garanzia Giovani”, l’agevolazione che prevede la concessione di un incentivo economico una tantum (fruito sotto forma di sgravio contributivo) in misura variabile a seconda del profilo di occupazione del giovane. I controlli dell’INPS (non tutti svolti nelle sedi aziendali) riguardano tra le altre cose i) la durata massima di applicazione dell’agevolazione; ii) la sussistenza di ipotesi di sospensione dei rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione; iii) rispetto disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva; iv) rispetto dei diritti di precedenza nelle assunzioni; v) sussistenza di un incremento netto nell’occupazione. A fronte di tali controlli, nei prossimi giorni i datori di lavoro potrebbero essere raggiunti da un invito a regolarizzare. Considerata la rilevanza che assumono, per il futuro, tali accertamenti, illustriamo gli elementi e le ipotesi di applicazione che l’INPS ha ritenuto meritevoli di verifica...

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Abrogata la tassa annuale sulle imbarcazioni

La legge di stabilità 2016 ha abrogato, a decorrere dal 01.01.2016, la tassa annuale sulle unità da diporto prescritta dall’art, 16, co. 2 del DL 201/2011 secondo la quale il contribuente proprietario di navi da diporto, ovvero di imbarcazioni da diporto, era tenuto al pagamento di una tassa annuale...

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Domanda di esonero dal pagamento del canone rai per il 2016: posticipata per tutti al 16 maggio 2016

Come già comunicato in una precedente informativa, con provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi...

In allegato il documento completo per l'esonero

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L’imprenditore agricolo e commerciale

L’imprenditore agricolo

Il codice civile, considerando «imprenditore» chiunque svolga un’attività creatrice di ricchezza, ha configurato tale anche l’agricoltore, ma ha conservato ad esso alcune facilitazioni (per l’ulteriore «rischio ambientale» cui è soggetto) che il precedente sistema già gli garantiva, quali:

— esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili;
— non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza.

Tuttavia, il D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 ha previsto che anche le imprese agricole in stato di insolvenza e di crisi potranno accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale, istituti del diritto fallimentare (artt. 182bis e 182ter L.F.) che fino ad ora erano applicabili solo agli imprenditori commerciali e alle imprese di grandi dimensioni. Il vantaggio riconosciuto agli agricoltori è, quindi, quello di poter raggiungere un accordo con i propri creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte le obbligazioni e, durante il raggiungimento di tale accordi sono sospese le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore (es.: sequestro conservativo dei suoi beni) che, di norma, pregiudicano l’attività di impresa (v. anche Cap. 15, par. 2 della presente parte). Da ultimo, il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 ha espressamente chiarito che l’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 221/2012 (v. Cap. 15, par. 5 della presente parte);

— iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese (L. 580/1993).

L’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 conferisce espressamente a tale iscrizione, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, l’efficacia di opponibilità ai terzi di cui all’art. 2193 c.c.

L’imprenditore agricolo, pertanto, non è assoggettato allo statuto dell’imprenditore commerciale e la disciplina ad esso relativa è affidata più alla legislazione speciale che alle poche norme contenute nel codice.

Il D.Lgs. 228/2001 ha modificato la nozione codicistica di imprenditore agricolo, non più rigidamente ancorata al rapporto produzione-terra. L’art. 2135 c.c., nella sua attuale formulazione, definisce, al 1° comma, le attività agricole essenziali, e cioè quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali. Il 2° comma specifica che nelle attività suddette vanno ricomprese quelle «dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine».

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 228/2001, la qualifica di imprenditore agricolo viene oggi riconosciuta non solo a coloro che coltivano materialmente il fondo o allevano il bestiame ma anche a chi esercita allevamenti ittici, alle aziende conserviere e casearie, e a chi presta servizi a favore dell’agricoltura.
Agli imprenditori agricoli è poi consentita la vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole (art. 4, D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni) e può avere per oggetto anche prodotti derivati, ottenuti attraverso attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
La qualifica di imprenditore agricolo è, infine, riconosciuta pure ai soci di società di persone esercenti attività agricole (art. 9, D.Lgs. 228/2001).
L’ultimo inciso del comma 1° dell’art. 2135 c.c. attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi esercita attività connesse a quelle di coltivazione del fondo, di selvicoltura e allevamento di animali.

Il 3° comma dello stesso articolo, stabilisce che «si intendono comunque connesse»:

— le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

— le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (ad esempio, l’agriturismo).

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