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CIRCOLARE DEL 27 SETTEMBRE 2021

Green pass: tra gli obblighi per i datori non c'è la comunicazione di sospensione

Come ormai noto a tutti il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre prossimo per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come D.L. n° 127 del 21 settembre 2021.
Si segnalano alcune modifiche dell’ultima ora nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispetto a quello pubblicato dal Governo.
In primo luogo, il lavoratore che al controllo risulta privo di green pass, non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «assente ingiustificato». Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce la retribuzione, sin dal primo giorno.
La novità invece alleggerisce i datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la sospensione ma prendono atto dell'assenza e non hanno obblighi formali. Questa modifica vale sia per il lavoro privato che per il pubblico, in quanto è stata anche eliminata la dicitura che imponeva di sospendere i lavoratori pubblici dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.

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