LEGGI E REGOLAMENTI
L’imprenditore agricolo e commerciale
L’imprenditore agricolo
Il codice civile, considerando «imprenditore» chiunque svolga un’attività creatrice di ricchezza, ha configurato tale anche l’agricoltore, ma ha conservato ad esso alcune facilitazioni (per l’ulteriore «rischio ambientale» cui è soggetto) che il precedente sistema già gli garantiva, quali:
— esclusione dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili;
— non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza.
Tuttavia, il D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 ha previsto che anche le imprese agricole in stato di insolvenza e di crisi potranno accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale, istituti del diritto fallimentare (artt. 182bis e 182ter L.F.) che fino ad ora erano applicabili solo agli imprenditori commerciali e alle imprese di grandi dimensioni. Il vantaggio riconosciuto agli agricoltori è, quindi, quello di poter raggiungere un accordo con i propri creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte le obbligazioni e, durante il raggiungimento di tale accordi sono sospese le azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore (es.: sequestro conservativo dei suoi beni) che, di norma, pregiudicano l’attività di impresa (v. anche Cap. 15, par. 2 della presente parte). Da ultimo, il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 ha espressamente chiarito che l’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 221/2012 (v. Cap. 15, par. 5 della presente parte);
— iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese (L. 580/1993).
L’art. 2 del D.Lgs. 228/2001 conferisce espressamente a tale iscrizione, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, l’efficacia di opponibilità ai terzi di cui all’art. 2193 c.c.
L’imprenditore agricolo, pertanto, non è assoggettato allo statuto dell’imprenditore commerciale e la disciplina ad esso relativa è affidata più alla legislazione speciale che alle poche norme contenute nel codice.
Il D.Lgs. 228/2001 ha modificato la nozione codicistica di imprenditore agricolo, non più rigidamente ancorata al rapporto produzione-terra. L’art. 2135 c.c., nella sua attuale formulazione, definisce, al 1° comma, le attività agricole essenziali, e cioè quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali. Il 2° comma specifica che nelle attività suddette vanno ricomprese quelle «dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine».
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 228/2001, la qualifica di imprenditore agricolo viene oggi riconosciuta non solo a coloro che coltivano materialmente il fondo o allevano il bestiame ma anche a chi esercita allevamenti ittici, alle aziende conserviere e casearie, e a chi presta servizi a favore dell’agricoltura.
Agli imprenditori agricoli è poi consentita la vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole (art. 4, D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni) e può avere per oggetto anche prodotti derivati, ottenuti attraverso attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.
La qualifica di imprenditore agricolo è, infine, riconosciuta pure ai soci di società di persone esercenti attività agricole (art. 9, D.Lgs. 228/2001).
L’ultimo inciso del comma 1° dell’art. 2135 c.c. attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi esercita attività connesse a quelle di coltivazione del fondo, di selvicoltura e allevamento di animali.
Il 3° comma dello stesso articolo, stabilisce che «si intendono comunque connesse»:
— le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
— le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (ad esempio, l’agriturismo).