LEGGI E REGOLAMENTI

LE NOVITA’ DEL JOBS ACT PARTITE IVA

Il Senato ha approvato in via definitiva, con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti, il disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il cosiddetto lavoro agile, dopo le modifiche introdotte alla Camera. Tra le novità, rispetto alla versione approvata in prima lettura da Palazzo Madama, l'estensione dell'indennità di disoccupazione a collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca.

> Il regime forfettario 2016 per partite Iva previsto dalla legge di stabilità

Tra gli aspetti più interessanti del testo vi è il pacchetto di agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori autonomi, che prevede la deducibilità integrale:

delle spese sostenute per l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (nel limite di 10mila euro all’anno),

delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati (nel limite di 5mila euro l'anno),

delle spese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute durante lo svolgimento di un incarico,

dei costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

In tema di maternità e conciliazione il disegno di legge prevede:

l'accesso delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e non iscritte ad altre forme obbligatorie al trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro;

il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 a 6 mesi;

la possibilità di fruire del congedo parentale non solo entro il primo anno di vita del bambino, ma fino al terzo anno di vita del bambino;

l'introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);

l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.

Sempre in ambito sociale:

i lavoratori autonomi possono usufruire della sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto al corrispettivo, in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare;

i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e quelli connessi a gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera.

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LAVORI USURANTI: I PESCATORI PROFESSIONALI SI FANNO AVANTI

Pur se non specificati ritengo che la voce “lavori espletati in spazi ristretti” possa ricomprendere anche l’attività di PESCA PROFESSIONALE.
Se l’INPS dovesse rispondere “picche” prepariamoci a ricorsi di massa e a chiedere alla Politica di valutare attentamente questa posizione.
La Vita di un pescatore professionale si svolge interamente a bordo di una imbarcazione le cui dimensioni possono variare tra i 5 e i 30 metri.

DOMANDA DI PENSIONE PER I LAVORI USURANTI

I lavoratori che maturano nel 2017 o nel 2018 i requisiti per la pensione anticipata lavori usuranti introdotti dalla Legge di Bilancio devono presentare la domanda di accertamento del requisito quest’anno, con scadenze differenziate: nel primo caso (maturazione requisito nel 2017) entro il 31 marzo, nel secondo caso (requisito nel 2018) entro il 31 maggio. Lo prevede la Legge di Stabilità (comma 206), che oltre a prevedere nuovi benefici per la pensione anticipata lavori usuranti introduce i nuovi termini per la presentazione della domanda.

Lavori usuranti nella Legge di Stabilità

La scadenza di fine marzo riguarda solo coloro che maturano nel corso del 2017 il requisito previsto, ovvero la quota 97,6 con almeno 35 anni di contributi. Quindi: età 61 anni e sette mesi e 36 anni di contributi, oppure 62 anni e sette mesi e 35 i di contributi). Dal 2018, la domanda andrà sempre presentata l’anno precedente alla maturazione del requisito, entro il 31 maggio. Quindi, in questo 2017, ma come detto entro fine maggio, devono presentare l’istanza anche coloro che matureranno la quota 97,6 nel 2018.
La domanda di accertamento del beneficio non è la domanda di pensione vera e propria, che potrà essere presentata solo dopo che l’INPS avrà risposto positivamente all’istanza di accertamento dei requisiti.

I lavori usuranti sono quelli previsti dall’articolo 1 del Dlgs 67/2011, ovvero:

lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
lavori in cassoni ad aria compressa;
lavori svolti dai palombari;
lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

La domanda va presentata all’INPS o all’istituto previdenziale di appartenenza: è atteso un decreto applicativo del ministero del Lavoro, entro inizio marzo, che introduca eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria, ma le regole generali restano quelle fissate dal decreto 67/2011, in base al quale l’istanza va accompagnata da documentazione che attesti le caratteristiche del rapporto di lavoro e il possesso dei requisiti richiesti. Il comma 4 dell’articolo 2 del provvedimento prevede che se il lavoratore che possiede i requisiti presenta la domanda in ritardo rispetto ai termini previsti, slitti la data della pensione, fino a un massimo di tre mesi (nel caso in cui il ritardo sia superiore ai sei mesi). Altrimenti, la scadenza è posticipata di un mese se il ritardo è contenuto entro il mese, e di due mesi se il ritardo è fra uno e due mesi.

Ricordiamo che la legge di Stabilità elimina le finestre mobili di decorrenza della pensione che venivano prima applicate (12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per gli autonomi), e blocca fino al 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita. Allentati anche i requisiti per rientrare nella platea (bisogna aver svolto il lavoro usurante per la metà della vita lavorativa, oppure per almeno sette degli ultimi dieci anni, prima invece bisognava essere impiegati nelle mansioni sopra indicate al momento della richiesta).
Ed è stata introdotta la possibilità, per chi possiede anche il requisito per essere definito lavoratore precoce (un anno di contributi versati entro il compimento del 19esimo anno di età), di ritirarsi con 41 anni di contributi versati, a prescindere dall’età, nel caso in cui l’opzione sia più conveniente rispetto alla quota 97,6.

ASSUNZIONE AGEVOLATE DI GENITORI PRECARI

Bonus INPS di 5mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori precari: come ottenerlo, requisiti per l’iscrizione, controlli.

Il Fondo per genitori precari – istituito con il DM Gioventù 19.11.2010 – prevede l’erogazione di un contributo di 5mila euro ai datori di lavoro che promuovono assunzioni di soggetti iscritti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, creata presso l’INPS.

Sono beneficiari del bonus le imprese private, le società cooperative, le imprese sociali, mentre ne sono esclusi enti pubblici economici e non economici e datori di lavoro non qualificabili come imprenditori («qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato») ai sensi del codice civile. Il Bonus Genitori spetta anche agli studi professionali (interpello Ministero del Lavoro 16/2016).

Banca dati occupazione giovani genitori: come iscriversi

Requisiti azienda e studi

Per usufruire del beneficio (che spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine) le imprese devono rispettare le seguenti condizioni:
l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili;

il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale ( tranne quando l’assunzione è finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati);

il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale.

Bonus genitori: come funziona l’assunzione agevolata

Assunzioni

L’assunzione agevolata deve riguardare un genitore di figli minorenni (legittimi, naturali o adottivi) e di età non superiore a 35 anni, disoccupato o precario (a termine, in somministrazione, intermittente, accessorio, ripartito, inserimento, collaborazione) e iscritto alla banca dati INPS per l’occupazione dei giovani genitori: la dote viene trasferita al datore di lavoro al momento dell’assunzione. Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, dalla stessa impresa o da altra collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Il bonus può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.

Banca dati occupazione giovani genitori: iscrizione e incentivi

Iscrizione

Al richiedente viene rilasciato un attestato di iscrizione, con numero di protocollo che costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione. L’iscrizione online alla banca dati si può effettuare:
dal sito INPS seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”. Necessario autenticarsi con il codice PIN dell’INPS. All’ultima voce apparirà il modulo per redigere la domanda di iscrizione;
dal sito del Dipartimento della Gioventù (www.gioventu.gov.it), previa autenticazione con PIN INPS.

L’iscrizione decade nei seguenti casi:

compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;

raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;

assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale);

cessazione dell’affidamento del minore.

Il soggetto può ripresentare nuova domanda di iscrizione se dovessero verificarsi nuovamente le condizioni.

Incentivo

Dopo l’assunzione di un iscritto nella Banca dati, il datore di lavoro deve fare richiesta del relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico a disposizione nel Cassetto previdenziale Aziende, nella sezione “Istanze online”. Nel giorno successivo all’invio, l’INPS attribuisce alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. Il bonus dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di 5mila euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L’INPS provvede alla verifica dei requisiti sia in capo ai soggetti iscritti alla Banca dati sia ai datori di lavoro beneficiari dell’incentivo. Vengono anche effettuate eventuali azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte dei non aventi diritto.

Fondo Futuro/Fondo Regionale per Autoimpiego e Microimprese

35 milioni di euro POR FSE 2007-2013 – scadenza: 31 gennaio 2017

Obiettivi: Nell’ambito di una strategia che mira all’innalzamento dei livelli occupazionali e alla crescita della produttività, rafforzando al tempo stesso la coesione sociale, i finanziamenti possono essere finalizzati a sostenere l’autoimpiego, l’avvio di nuove imprese e la realizzazione di un nuovo progetto di sviluppo nell’ambito di iniziative esistenti ubicate sul territorio regionale.

Destinatari: Sono ammissibili i soggetti con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario che rientrano nelle seguenti categorie: microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio; soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale nella regione Lazio. Sono escluse le società di capitali e i soggetti che negli ultimi cinque anni presentino “anomalie bancarie” che saranno puntualmente elencate nell’Avviso (ad esempio: fallimento, bancarotta, …).

Priorità: Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sono costituite delle riserve finanziarie, in misura pari a 5 milioni ciascuna, dedicate ai soggetti prioritari di seguito indicati: a) soggetti che abbiano età inferiore ai 35 anni non compiuti o superiore ai 50 anni compiuti; b) soggetti che abbiano reddito non superiore alla seconda fascia ISEE deliberata dall’INPS; c) soggetti che abbiano partecipato alle iniziative regionali “torno subito”, “in studio” e “coworking”; d) i lavoratori svantaggiati, definiti dall’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014.

Spese Ammissibili: Sono ammissibili, entro i massimali che saranno indicati nell’Avviso, le spese connesse all’attività, indicate nel business plan e sostenute nel periodo di realizzazione del progetto, che può avere una durata massima di 12 mesi. Sono riconducibili alle seguenti categorie di spesa: a) spese di costituzione, per le imprese non ancora costituite al momento della presentazione della domanda b) spese di funzionamento; c) investimenti; d) costo del personale. Sono escluse le spese relative all’IVA e a qualsivoglia imposta o tassa. Non è possibile impiegare il finanziamento per consolidare debiti bancari, interessi passivi, né è possibile acquistare con il finanziamento beni di rappresentanza o ad uso promiscuo, quali ad esempio computer portatili e mezzi di trasporto.

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PROVVISTE DELLE NAVI: CHIARITI I CONFINI DI NON IMPONIBILITÀ

L’incrocio tra le norme dell’IVA e del DPR n. 43 del 1973 (vecchio codice doganale italiano) in particolare la previsione che le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del DPR n. 633/1972 non siano imponibili (esclusi i “beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto)” e il successivo art. 8-bis che assimila alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8, “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi (…) di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo” richiede un’analisi più approfondita.

In pratica antecedentemente, occorreva verificare, al momento dell’imbarco, innanzitutto se si trattasse di una cessione all’esportazione per applicare la non imponibilità dell’art. 8 della normativa in materia di IVA, ovvero se invece non si trattava di un’esportazione, necessitava appurare se c’erano le condizioni per applicare la non imponibilità dell’art. 8-bis. Al di fuori di queste due ipotesi, le operazioni erano soggette a IVA.

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