LEGGI E REGOLAMENTI
PROVVISTE DELLE NAVI: CHIARITI I CONFINI DI NON IMPONIBILITÀ
L’incrocio tra le norme dell’IVA e del DPR n. 43 del 1973 (vecchio codice doganale italiano) in particolare la previsione che le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del DPR n. 633/1972 non siano imponibili (esclusi i “beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto)” e il successivo art. 8-bis che assimila alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8, “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi (…) di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo” richiede un’analisi più approfondita.
In pratica antecedentemente, occorreva verificare, al momento dell’imbarco, innanzitutto se si trattasse di una cessione all’esportazione per applicare la non imponibilità dell’art. 8 della normativa in materia di IVA, ovvero se invece non si trattava di un’esportazione, necessitava appurare se c’erano le condizioni per applicare la non imponibilità dell’art. 8-bis. Al di fuori di queste due ipotesi, le operazioni erano soggette a IVA.
L’IMPRENDITORE AGRICOLO NON FALLISCE
Tribunale, Rovigo, decreto 20/09/2016
Anche alla luce della nuova normativa che ha modificato l’art. 2135 c.c., l’imprenditore agricolo non è assoggettabile all’imprenditore commerciale.
Tanto è stato ribadito dal Tribunale di Rovigo – sez. fallimentare – con la sentenza del 20 settembre scorso, che rigetta il ricorso per promuovere la dichiarazione di fallimento, proposta da una Cassa di risparmio nei confronti di una società agricola nella supposizione che essa svolgesse prevalentemente un’attività commerciale (in tal senso vedi anche Trib. Rovigo, decreto 20/11/2014).
La nostra analisi deve necessariamente partire dal dato normativo, richiamato anche dalla sentenza in commento.
All’art. 1 del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) si statuisce che “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”, escludendo così gli imprenditori agricoli.
Col tempo la nozione di imprenditore agricolo si è ampliata ed in particolare l’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha riscritto l’art. 2135 c.c. il quale contiene la definizione di imprenditore agricolo. Tale nozione è stata notevolmente ampliata ed ha assottigliato il confine tra le categorie di imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale.
Pertanto il collegamento con la terra ed i rischi connessi all’attività agricola derivanti dalle stagioni, non sono più criteri qualificanti, ma entrano in gioco il collegamento con il ciclo biologico, ed il legame con il fondo, inteso in senso lato.
Il Tribunale di Rovigo analizza tali aspetti con riferimenti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità.
In particolare vengono richiamate alcune sentenze della Corte di Appello di Torino la quale afferma che “alcun rilievo la dimensione della impresa o le modalità di organizzazione della stessa né l’eventuale svolgimento di attività connesse – in quanto tali non principali, ma accessorie alla attività agricola”.
Pertanto l’assoggettabilità o meno, alla procedura fallimentare dell’imprenditore agricolo, resta dunque discrezionale alla concreta verifica dell’attività svolta.
Nulla rileva il possibile affitto del ramo di azienda, il quale non muta l’attività che viene svolta essendo tale attività collegata all’attività imprenditoriale agricola.
Esenzione dei redditi dei coltivatori agricoli professionali
Per favorire l’agricoltura, perennemente in crisi, il DDL prevede che, limitatamente al triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef.
Assegnate le risorse Smart & Start Italia per le start up innovative
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20.10.2016 n. 246, il decreto del 9 agosto 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico relativo all’assegnazione di risorse finanziarie agli interventi "Smart & Start Italia l’incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico, introdotto con il DM 24 settembre 2014, che sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’ economia digitale, e per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. In particolare viene stabilito che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto per il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, le risorse sono stabilite per complessivi € 45.500.000,00 e in particolare:
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Bonus investimenti mezzogiorno: check list
La Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) ha pubblicato un documento contenente la check list per verificare le condizioni e la spettanza del bonus per gli investimenti effettuati nelle regioni del mezzogiorno.
Ci si riferisce, in particolare, all’agevolazione introdotta con legge n. 208 del 28.12.2015 consistente in un credito d’imposta sugli investimenti effettuati nelle seguenti regioni: i) Campania; ii) Puglia; iii) Basilicata; iv) Calabria; v) Sicilia; vi) Molise; vii) Sardegna; viii) Abruzzo. Possono accedere all’incentivo sia le imprese già esistente che le neocostituite, ma la misura del credito d’imposta varia a seconda delle dimensioni del richiedente (per le piccole imprese, l’intensità è del 20% delle spese, mentre per le medie e grandi imprese la percentuale si riduce al 15 ed al 10%).
Possono essere agevolati i macchinari, gli impianti e le attrezzature da destinare ad un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno esistente, oppure necessari per la diversificazione/cambiamento della produzione. Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione, i beni merce ed i materiali di consumo.
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