LEGGI E REGOLAMENTI

Divieto della pesca del pescespada nel Mediterraneo dal 1 ottobre al 30 novembre

In questo periodo è consentita la vendita solo di esemplari che provengono da zone diverse dal Mediterraneo.

Una norma di cui si comprende solo in parte la validità.
Prima il piano spadare, poi una riconversione che non è mai avvenuta realmente, pressioni internazionali sulla cattura di questa specie e alla fine libertà o quasi per pescatori extra UE.

Senza considerare lo spopolamento delle isole minoridove in molti erano impegnati nella pesca del pesce spada.

Con Decreto Ministeriale del 3 giugno 2015, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare e della Pesca, in attuazione delle misure 14, 15 e 16 del “Piano di azione”, in materia di gestione della pesca del pescespada nel Mediterraneo, ha vietato di pescare in tutte le sue forme professionale, sportiva e ricreativa (catture “bersaglio” e/o “accessorie”), anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pescespada nel seguente periodo: dall’1 ottobre al 30 novembre 2016 (incluso).
Durante tale periodo, è consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di pescespada, in qualunque stato di presentazione, che provengono da zone Fao diverse dal Mediterraneo. I contravventori ai divieti di cui sopra, sono sanzionati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.