FISCO E PREVIDENZA

Equitalia: per i piani decaduti nuova rateazione

Con l’approvazione del DL. n. 113 del 24.06.2016 si è aperta una nuova possibilità di rateazione nei confronti di Equitalia. La novità riguarda tutti coloro che sono decaduti da un piano di rateazione alla data del 01.07.2016: secondo quanto previsto dal Decreto, tali soggetti possono richiedere (entro il prossimo 20.10.2016) un nuovo piano di rateazione in deroga. Per effetto della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere iscritte nuove ipoteche sui beni, non possono essere avviate attività di riscossione e quelle in corso devono essere sospese. Si segnala che la nuova possibilità di rateazione è soggetta ad una disciplina ad hoc. Ad esempio, la durata massima della rateazione è di 72 rate mensili (in casi particolari 120), non sono previste proroghe e il piano di rateazione in deroga decade nel caso di mancato pagamento di sole due rate (a differenza di quanto previsto in via ordinaria). Per le somme oggetto di definizione agevolata dell’accertamento, la dilazione viene concessa su semplice richiesta senza verificare l’effettivo stato di difficoltà del richiedente. I contribuenti che sono interessati dalla nuova possibilità di dilazione in deroga dovranno presentare apposita domanda ad Equitalia entro il prossimo 20.10.2016 attraverso il modello “RR1” disponibile sul sito del Gruppo Equitalia.

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CASI PRATICI: VISITA FISCALE E MALATTIA

Assentarsi dal lavoro per malattia comporta, per il lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti, dalla certificazione medica alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita fiscale. Vediamo, in queste faq, tutto ciò che deve fare il lavoratore, i casi di esclusione dalla visita, in quali ipotesi scattano i controlli a campione dell’Inps, se il medico fiscale può passare dal primo giorno di assenza, e molto altro ancora.

Mi sono assentato dal lavoro per malattia: è sufficiente una telefonata in azienda per avvertire?
Per avvertire l’azienda, o l’amministrazione presso cui si lavora, dell’assenza per malattia, è sufficiente anche una telefonata, senza dimenticarsi, però, che ci si dovrà recare dal proprio medico curante per il certificato di malattia, che andrà trasmesso all’Inps da parte del professionista.

Devo spedire il certificato medico anche al datore di lavoro?
Il lavoratore assente per malattia non è più obbligato all’invio del certificato medico, né all’Inps, né al proprio datore di lavoro, in quanto lo stesso è inviato telematicamente dal medico curante. Dovrà però, su richiesta del datore, fornire il protocollo del certificato (ID telematico).

Il mio medico curante non è reperibile, come posso avere il certificato?
Il lavoratore malato, nel caso in cui non reperisca il suo medico curante, può richiedere la certificazione alla Guardia Medica, o ad altro medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale(SSN). Anche in questo caso la certificazione dovrà essere inviata telematicamente all’Inps entro 2 giorni dall’assenza.

Sono stato ricoverato in ospedale, come faccio a farmi dare il certificato medico?
In caso di ricovero presso un ospedale, o un’altra struttura sanitaria, sarà il personale della struttura a farsi carico della trasmissione telematica della certificazione medica all’Inps.

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INFORTUNI E MALATTIA: NOVITA'

A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione all’INAIL del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza” al lavoratore infortunato o ammalato. L’INAIL ha infatti pubblicato le istruzioni per la presentazione delle nuove istanze con la circolare 10/2016, in applicazione delle semplificazioni per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs Act.

Resta a carico de datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

CERTIFICATO MEDICO – Va predisposto, in via telematica, dal medico o dalla struttura che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, e trasmesso contestualmente all’INAIL con le modalità previste dalla circolare. La compilazione del certificato e il relativo invio devono avvenire entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza.

Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo, previsto dalla precedente normativa, di trasmettere all’INAIL il certificato medico. Dovrà però indicare i riferimenti del certificato medico nella denuncia obbligatoria di infortunio sul lavoro, che vengono resi disponibili dallo stesso istituto assicuratore. Il datore di lavoro accede alla documentazione utilizzando gli applicativi pubblicati su sito INAIL attraverso le proprie credenziali di accesso.

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