FISCO E PREVIDENZA

Crediti d’imposta per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (commi 454-466)

Viene istituito uno specifico credito d'imposta del 40 per cento (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1° gennaio al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Allegati IV e V della legge di bilancio), da parte dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. La misura è prevista nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Inoltre, viene prevista la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella Zes Unica (articolo 16-bis comma 1 del Dl n. 124/2023). In particolare, vengono rideterminate le percentuali dell’agevolazione già stabilite lo scorso12 dicembre, nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.

Per il 2026, sono agevolabili gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Gli operatori dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026 e devono poi comunicare dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute. Per le comunicazioni va utilizzato il modello già approvato per il 2025, con le stesse modalità di trasmissione.