FISCO E PREVIDENZA

Forfettari 2019: ecco come funziona il nuovo regime

Per prima cosa, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro.

Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:

  • aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
  • costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila Euro.

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente a società di persone, associazioni, imprese familiari). Viene tuttavia introdotto un nuovo limite riguardante il concetto di Controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sostanzialmente il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019. Resterebbe possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. del settore agroalimentare.

Altra importante modifica, limita l'utilizzo per le persone fisiche:

  • la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro;
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile.