LEGGI E REGOLAMENTI

CIRCOLARE DEL 09 dicembre 2020

Regole di Natale nel DL 158 e DPCM 3 dicembre 2020
Il nuovo DPCM in Gazzetta Ufficiale n 301 del 3.12 introduce nuove misure in vigore dal 4.12 al 15 gennaio 2021, richiamando in parte quanto contenuto nel DL 158 del 2 dicembre. In tema di spostamenti:

 a Capodanno è previsto il coprifuoco dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio;
 dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome;
 nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, tranne che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute;
 è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, delle seconde case anche ubicate in altro Comune.

In tema di Attività commerciali e ristorazione: è consentito fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00; le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; è consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati e dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, sarà consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo con servizio in camera; resta valida l’eccezione di apertura per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole e vengono di inserite anche le rivendite di prodotti agricoli e florovivaisti. Per quanto riguarda le attività economiche:...

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