FISCO E PREVIDENZA

CIRCOLARE DEL 29 SETTEMBRE 2025

Chiarimenti della Cassazione sul beneficio prima

Recentemente la Cassazione si è occupata piu volte dell’agevolazione fiscale per la prima casa fornendo importanti chiarimenti.
1. Con la Sentenza n 24478/2025 la Cassazione ha statuito un principio molto importante sulla pre-possidenza ai fini della agevolazione “prima casa” in caso di precedente possesso di un alloggio divenuto inidoneo. In particolare, un soggetto aveva acquistato un immobile con una sola camera da letto e una sala rispettivamente di 12 e 18 metri quadrati. Alla nascita di due figli gemelli la casa è divenuta inidonea alla vita della famiglia e veniva acquistato un nuovo immobile rimanendo il primo di proprietà della persona. Le Entrate hanno contestato l'agevolazione prima casa sul nuovo immobile sito nello stesso Comune. La Cassazione ha ribadito che il contribuente che abbia già acquistato un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” non può ottenerle di nuovo, anche se quell’immobile è divenuto inidoneo all’uso abitativo. Fa eccezione, però, la prepossidenza di immobile se l’immobile inidoneo non è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” (ad esempio, se è stato ereditato o ricevuto in donazione)
2. Invece con la Sentenza n 24479/2025 viene chiarito che per evitare la decadenza dai benefici prima casa non vale l’acquisto effettuato prima della vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con le agevolazioni; ciò che la legge richiede è che l’acquisto del nuovo immobile segua l’alienazione infraquinquennale, nell’arco di un anno, e che il nuovo immobile sia destinato ad abitazione principale.
3. Infine, la pronuncia n. 25863/2025 si occupa di cessione dell'usufrutto di un immobile residenziale agevolato, da figlio a genitori. La Suprema Corte chiarisce che la decadenza dal beneficio si ha solo in caso di trasferimento degli immobili, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi. Pertanto, la cessione dell’usufrutto non equivale a trasferimento di proprietà e non determina la perdita dei benefici fiscali.

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