FISCO E PREVIDENZA

Coronavirus, imprese e liquidità

L' Agenzia delle Entrate e le misure adottate in ambito tributario

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle misure, introdotte dal D.lg. n. 23 del 2020 (c.d. “decreto liquidità”), volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID- 19.

Fermo restando quanto già chiarito con i precedenti documenti di prassi pubblicati sul punto, e, in particolare, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a nuove e ulteriori richieste di chiarimenti provenienti dalle associazioni di categoria, concernenti soprattutto i temi della sospensione dei versamenti tributari, della proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle modalità di calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap, della rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, etc.

Con particolare riferimento al tema della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria., la nuova data di scadenza è da individuarsi nel 30 giugno 2020, in unica soluzione o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.

Il decreto liquidità individua dei requisiti specifici per poter beneficiare del rinvio dei versamenti, che riguardando la riduzione del fatturato:

  • di almeno il 33% (da confrontare con i mesi di marzo e aprile 2019) per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
  • di almeno il 50% sopra tale soglia.

I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

La circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ha chiarito che, ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileva la data dei documenti di trasporto

Inoltre, il decreto liquidità (art. 20), al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.

Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento).