FISCO E PREVIDENZA

Responsabilità ex 231 per omessa prevenzione dell’inquinamento anche senza vantaggio economico

La Corte di Cassazione ha affermato che è responsabile, ai sensi del D.Lgs 231/2001, l’impresa che non ha realizzato le misure organizzative e gestorie preventive contro l’inquinamento.
Con la Sentenza n. 3157 del 27 gennaio 2020, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della responsabilità, il risparmio imputabile all’azienda è rinvenibile anche la mera riduzione dei tempi di produzione, a prescindere da un risparmio economico.