FISCO E PREVIDENZA

Decreto Crescita e contraddittorio

L'art. 4-octies D.L. 34/2019 introduce una novità in tema di invito al contraddittorio.

In particolare, la norma interviene sul D.Lgs. 218/1997, modificando l'art. 5 e inserendo l'art. 5-ter. L'obiettivo della novella legislativa sembra essere quello di trovare una soluzione all'annosa questione relativa all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La Cassazione a Sezioni Unite, con l'ormai conosciuta sentenza n. 24823/2015, ha tracciato una linea netta sulle procedure che gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria devono seguire nella fase endoprocedimentale ma, evidentemente, il contenzioso tuttora persistente dimostra che la giurisprudenza nel tentare di fare chiarezza ha ulteriormente intorbidito le acque. Ciò che fa tuttora discutere è la distinzione tra accertamenti “a tavolino” e accertamenti presso la sede del contribuente, nonché la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati. Ma entriamo nel dettaglio del D.Lgs. 218/1997, modificato dal decreto Crescita.

All'art. 5 è aggiunto il comma 3-bis che recita: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario”. Da questa modifica si denota intanto una deroga al termine ordinario. Ma ciò che più interessa in questa sede è il nuovo art. 5-ter, rubricato “invito obbligatorio”. Il legislatore dispone che, al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata una copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, in quanto già disciplinato dall'art. 12, c. 7 L. 212/2000, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'ufficio fiscale deve notificare al contribuente l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento in contraddittorio. L'omissione dell'invito a comparire determina l'invalidità dell'atto.

Tuttavia, la norma pone alcune deroghe. Prima di tutto, il nuovo art. 5-ter non si applica agli avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54, cc. 3 e 4 D.P.R. 633/1972). E questo è un primo limite che induce a delle riflessioni. Altra deroga è contenuta nel comma 4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.

L'impressione è che con queste due deroghe sia stata attuata una sorta di modifica, mi si conceda il termine, “gattopardiana”, ovvero far finta di cambiare per non cambiare niente. È noto come simili deroghe, già presenti nell'ordinamento, siano state oggetto di abuso dell'Amministrazione Finanziaria. La particolare urgenza dovrà essere specificamente motivata, ma saranno particolarmente sensibili i giudici tributari a questo aspetto? Inoltre, gli avvisi di accertamento parziale, che sono espressamente esclusi dal nuovo obbligo, costituiscono la stragrande maggioranza degli atti impositivi. In conclusione, pare che anche in questa circostanza il legislatore abbia perso l'occasione per porre rimedio a uno squilibrio nel rapporto tra Fisco e contribuente. Per mancanza di coraggio. O di interesse.