La sentenza della Corte di Cassazione N. 17727 del 29.04.2019 si esprime sulla responsabilità penale del liquidatore di società per il mancato versamento delle imposte sulla medesima gravanti, allorquando il debito contributivo si sia formato nel periodo di gestione di un precedente organo amministrativo e l'omissione sia dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore. Sul tema la giurisprudenza della Suprema Corte ha seguito percorsi non univoci. Secondo un primo indirizzo, risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute in quanto in mancanza di controllo preventivo sulle scritture contabili pregresse si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare. Con più recente decisione, si è invece affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. Benché tale si riferisca esclusivamente alle imposte sui redditi, il Collegio sottolinea comunque l'esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all'insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria.
Fonte Corte di Cassazione